Art. 17.
                       Strutture dirigenziali

   1.  Il segretariato generale e' la struttura di massima dimensione
del consiglio regionale.
   2. Le direzioni di area sono le strutture a supporto del consiglio
regionale  per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per
la   direzione   amministrativa   e  funzionale  delle  articolazioni
organizzative  alle  quali  sono sovraordinate. Operano con autonomia
organizzativa  e  funzionale  nell'ambito  degli  obiettivi  e  degli
indirizzi generali definiti dal segretariato generale.
   3.   I   settori   sono   articolazioni  organizzative  costituite
nell'ambito  del  segretariato  generale  e  delle  direzioni di area
individuate  sulla  base  dell'omogeneita' dei prodotti e dei servizi
erogati  o  dei  processi  gestiti  o delle competenze specialistiche
richieste.
   4.  Possono  essere  altresi'  costituiti  dal segretario generale
specifici  settori  per  funzioni a carattere integrato e trasversale
che  interessino piu' direzioni, anche con carattere progettuale, con
definizione di scadenze e obiettivi prefissati.
   5. I settori si differenziano in relazione alla complessita' delle
funzioni  svolte  sulla  base  di criteri determinati dall'ufficio di
presidenza.