Art. 17. Strutture dirigenziali 1. Il segretariato generale e' la struttura di massima dimensione del consiglio regionale. 2. Le direzioni di area sono le strutture a supporto del consiglio regionale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per la direzione amministrativa e funzionale delle articolazioni organizzative alle quali sono sovraordinate. Operano con autonomia organizzativa e funzionale nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali definiti dal segretariato generale. 3. I settori sono articolazioni organizzative costituite nell'ambito del segretariato generale e delle direzioni di area individuate sulla base dell'omogeneita' dei prodotti e dei servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste. 4. Possono essere altresi' costituiti dal segretario generale specifici settori per funzioni a carattere integrato e trasversale che interessino piu' direzioni, anche con carattere progettuale, con definizione di scadenze e obiettivi prefissati. 5. I settori si differenziano in relazione alla complessita' delle funzioni svolte sulla base di criteri determinati dall'ufficio di presidenza.