Art. 42.
Criteri  preferenziali  per  la  concessione di contributi finanziari
                          agli enti locali

   1.  I  programmi  e  i  provvedimenti  regionali  di  settore  che
prevedono  contributi  a favore di Comuni stabiliscono, ai fini della
loro  concessione,  criteri  preferenziali  e  di premialita' per gli
interventi posti in essere in forma associata.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  si  applica anche ai
provvedimenti  provinciali relativi all'erogazione di contributi agli
enti locali disposti in forza di leggi regionali.