Art. 42. Criteri preferenziali per la concessione di contributi finanziari agli enti locali 1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Comuni stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali e di premialita' per gli interventi posti in essere in forma associata. 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all'erogazione di contributi agli enti locali disposti in forza di leggi regionali.