Art. 44. Finanziamenti e criteri generali per l'incentivazione della gestione associata 1. La Regione incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi tramite la concessione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di contributi per spese correnti e di investimento e il trasferimento di risorse statali sulla base dei criteri di cui al presente articolo. 2. Il Piano delle gestioni associate specifica la tipologia, i criteri e le modalita' per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio di cui all'art. 41, comma 1 e di quanto previsto dalle disposizioni seguenti. 3. A fini perequativi, la Regione stabilisce le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni di cui al presente titolo, in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacita' fiscale. 4. I contributi sono graduati tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri: a) minore dimensione demografica dei Comuni; b) minore densita' demografica; c) marginalita' socio economica ed infrastrutturale; d) numero delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata fra quelli individuati nell'«Allegato B»; e) criteri perequativi di cui al comma 3. 5. I contributi sono concessi a domanda, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le modalita' stabilite dal Piano. 6. I contributi sono concessi con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata. 7. Il Piano puo' prevedere l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata. 8. La concessione dei contributi e' effettuata entro l'anno finanziario di riferimento nei limiti delle previsioni annuali di bilancio.