Art. 44.
Finanziamenti  e criteri generali per l'incentivazione della gestione
                              associata

   1.  La  Regione  incentiva  l'esercizio  associato  di  funzioni e
servizi  tramite  la  concessione, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio,  di  contributi  per  spese correnti e di investimento e il
trasferimento  di  risorse  statali  sulla base dei criteri di cui al
presente articolo.
   2.  Il  Piano  delle  gestioni associate specifica la tipologia, i
criteri  e  le  modalita'  per la corresponsione degli incentivi alle
diverse  forme  di  gestione  associata,  sulla  base degli indirizzi
stabiliti dalla deliberazione del Consiglio di cui all'art. 41, comma
1 e di quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
   3.   A  fini  perequativi,  la  Regione  stabilisce  le  quote  di
finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni di cui
al  presente titolo, in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno
e di capacita' fiscale.
   4.  I  contributi sono graduati tenendo conto prioritariamente dei
seguenti criteri:
    a) minore dimensione demografica dei Comuni;
    b) minore densita' demografica;
    c) marginalita' socio economica ed infrastrutturale;
    d) numero delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata
fra quelli individuati nell'«Allegato B»;
    e) criteri perequativi di cui al comma 3.
   5.  I  contributi  sono  concessi  a  domanda,  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio, con le modalita' stabilite dal Piano.
   6.  I  contributi  sono  concessi  con  esclusivo riferimento alle
funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata.
   7. Il Piano puo' prevedere l'erogazione di contributi straordinari
concessi  sulla  base  di specifiche richieste connesse a programmi e
progetti  di  particolare  rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e
dei servizi in forma associata.
   8.  La  concessione  dei  contributi  e'  effettuata  entro l'anno
finanziario  di  riferimento  nei  limiti delle previsioni annuali di
bilancio.