Art. 33.

                      Obbligo di aggiornamento

   1  .  La  Regione  provvede  alla  organizzazione  di corsi per la
formazione dei soggetti di cui all'art. 17 ed al rilascio di apposito
attestato.
   2.  I  soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e
di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto
ogni  triennio  un  corso  di  aggiornamento  professionale  promosso
dall'amministrazione  provinciale.  Nel  caso  di  impossibilita'  di
frequenza  ad  uno  dei  corsi  entro  il  termine  del triennio, gli
interessati  sono  tenuti  a  frequentare  il  corso di aggiornamento
immediatamente successivo, pena la revoca dell' abilitazione.