Art. 33. Obbligo di aggiornamento 1 . La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'art. 17 ed al rilascio di apposito attestato. 2. I soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall'amministrazione provinciale. Nel caso di impossibilita' di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell' abilitazione.