Art. 34. Interventi per 1'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti 1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonche' di comportamento degli utenti. 2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalita' di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalita' dell' intervento.