Art. 34.

Interventi  per  1'informazione ed educazione in materia di sicurezza
degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli
                               utenti

   1.  La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e
l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di
segnaletica nonche' di comportamento degli utenti.
   2.  La  Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalita' di
cui  al  comma  1,  individua,  con  propri  provvedimenti, specifici
settori   di  intervento,  privilegiando  l'informazione  rivolta  ai
giovani  e  quella  mirata  a  particolari  aspetti della sicurezza e
definisce le modalita' dell' intervento.