Art. 49 
 
                        Questione di fiducia 
 
    1. La questione di fiducia puo' essere posta dal presidente della
giunta regionale esclusivamente sulla legge  di  bilancio  annuale  e
pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative  alla
istituzione di tributi ed imposte regionali, nonche'  sugli  atti  di
adempimento di obblighi comunitari o da adottare in  ottemperanza  di
termini perentori previsti da leggi dello  Stato.  Essa  puo'  essere
posta  anche  sull'approvazione  o  reiezione  di  emendamenti  e  di
articoli dei suddetti atti. 
    2. La questione di fiducia  e'  approvata  con  voto  palese  per
appello nominale e  comporta  l'approvazione  del  provvedimento  sul
quale e' posta. 
    3. Il voto contrario della maggioranza assoluta  dei  consiglieri
regionali  sulla  questione  di  fiducia   determina   l'obbligo   di
dimissioni del presidente della giunta regionale, della giunta  e  lo
scioglimento del consiglio regionale.