Art. 49 Questione di fiducia 1. La questione di fiducia puo' essere posta dal presidente della giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonche' sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa puo' essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti. 2. La questione di fiducia e' approvata con voto palese per appello nominale e comporta l'approvazione del provvedimento sul quale e' posta. 3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del presidente della giunta regionale, della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale.