Art. 34 
 
                          Colonie di gatti 
 
    1. Ai fini della presente legge, si definisce «colonia di  gatti»
un gruppo di gatti che vive in  liberta',  nel  quale  sono  presenti
soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con
l'uomo, dipendente dal punto  di  vista  alimentare  e  dei  rapporti
sociali tra cospecifici,  e  che  frequenta  abitualmente  lo  stesso
luogo. 
    2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate
le zone abitualmente frequentate da colonie  feline  ed  individuano,
nelle  aree  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  come  previste   dal
regolamento presenti in tali zone, i punti idonei per lo  svolgimento
delle attivita' necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono
soggette a vigilanza da parte delle aziende USL. 
    3.  I  comuni  provvedono  al  controllo  della  crescita   della
popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione  a  cura
dei  soggetti  individuati  dall'art.  32,  comma  8,  ed  interventi
chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri
a carico delle aziende stesse. 
    4. I comuni, d'intesa con le aziende  USL,  possono  affidare  la
tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad  associazioni  senza
scopo di lucro aventi finalita' di  protezione  degli  animali  o  ai
soggetti  di  cui  all'articolo  35,  sulla  base  di   accordi   che
individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia,  le
modalita' per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le
modalita' per la cura e il sostentamento dei gatti,  con  riferimento
anche all'eventuale  utilizzazione  dei  residui  e  delle  eccedenze
derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio. 
    5.  Le  colonie  feline  possono  essere  spostate   dalla   zona
abitualmente frequentata ad altra  zona  preventivamente  individuata
solo per gravi necessita' delle colonie  stesse.  Lo  spostamento  e'
autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente  e
sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata  della
tutela e cura della colonia. Qualora lo  spostamento  sia  dovuto  ad
opere    edilizie,    l'inizio    delle    opere    e'    subordinato
all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.