Art. 34 Colonie di gatti 1. Ai fini della presente legge, si definisce «colonia di gatti» un gruppo di gatti che vive in liberta', nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo. 2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico come previste dal regolamento presenti in tali zone, i punti idonei per lo svolgimento delle attivita' necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL. 3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'art. 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse. 4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalita' di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalita' per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalita' per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio. 5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessita' delle colonie stesse. Lo spostamento e' autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere e' subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.