Art. 35 
 
                   Custodi delle colonie di gatti 
 
    1.  La  Giunta  regionale  riconosce,  anche  tramite   specifici
interventi formativi, il ruolo delle persone che, nel rispetto  delle
disposizioni dei regolamenti comunali,  provvedono  all'alimentazione
ed alla cura delle colonie di gatti. 
    2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1,  di  garantire
la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attivita'  necessarie
alla tutela delle colonie.