Art. 35 Custodi delle colonie di gatti 1. La Giunta regionale riconosce, anche tramite specifici interventi formativi, il ruolo delle persone che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali, provvedono all'alimentazione ed alla cura delle colonie di gatti. 2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attivita' necessarie alla tutela delle colonie.