Art. 13 
 
                      Attivita' di acconciatore 
 
    1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del  decreto-legge  n.  7/2007,
l'esercizio dell'attivita' di  acconciatore  di  cui  alle  leggi  14
febbraio  1963,  n.  161  (Disciplina  dell'attivita'  di   barbiere,
parrucchiere  ed  affini)  e  17  agosto  2005,  n.  174  (Disciplina
dell'attivita' di  acconciatore),  e'  soggetta  a  dichiarazione  di
inizio attivita', da presentare  allo  sportello  unico  del  comune,
laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai  sensi
dell'art. 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241/1990. 
    2. La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa  ai
requisiti   di   idoneita'   dei   locali    adibiti    all'esercizio
dell'attivita' di acconciatore, nonche' alle  prescrizioni  contenute
nei  regolamenti  comunali  e  dalla  dichiarazione  della  direzione
dell'impresa  stessa  da  parte  di   persona   in   possesso   della
qualificazione professionale. 
    3. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attivita'
di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico
in possesso della  qualificazione  professionale  che  garantisce  la
propria  presenza  durante  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
acconciatore. 
    4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette tempestivamente copia, anche solo in via  telematica,  all'
Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.  Il
comune, a fini informativi, ne trasmette altresi' copia  alla  Camera
di Commercio competente per territorio. 
    5.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita' indicati  nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata entro e  non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente  per  territorio,  che  procede  ai
sensi del comma 4. 
    6. Il comune, qualora vengano a  mancare  uno  o  piu'  requisiti
previsti per l'esercizio dell'attivita' o qualora l'attivita'  stessa
sia svolta  in  contrasto  con  la  normativa  vigente,  ne  sospende
l'esercizio previa diffida all'interessato ad  adeguarsi  secondo  le
procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale. 
    7.  Se  al  termine  del   periodo   previsto   dal   regolamento
l'interessato non ha  provveduto  ad  ottemperare  alle  prescrizioni
impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio. 
    8.  Il  comune,  a  fini   informativi,   trasmette   copia   dei
provvedimenti di chiusura dell'esercizio  alla  Camera  di  Commercio
competente per territorio. 
    9. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le
procedure e definisce i contenuti  della  modulistica  tipo  relativa
alle dichiarazioni di cui al presente articolo.