Art. 13 Attivita' di acconciatore 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto-legge n. 7/2007, l'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini) e 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore), e' soggetta a dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241/1990. 2. La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di idoneita' dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita' di acconciatore, nonche' alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale. 3. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attivita' di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di acconciatore. 4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresi' copia alla Camera di Commercio competente per territorio. 5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita' indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4. 6. Il comune, qualora vengano a mancare uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' o qualora l'attivita' stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale. 7. Se al termine del periodo previsto dal regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio. 8. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio. 9. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.