Art. 17.
Sostegno alle imprese agricole in difficolta'
1. Il presente titolo dispone interventi idonei al salvataggio e
alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficolta'.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in
base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta', programmi di
intervento con cui:
a) sono individuati i settori produttivi oggetto degli interventi
di sostegno;
b) sono delimitate, ove necessario, le aree geografiche in cui si
verifica il maggior impatto congiunturale;
c) e' valutato l'impatto economico, ambientale e sociale, anche
sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;
d) sono definite le priorita' nella applicazione delle misure di
aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da
giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree
svantaggiate;
e) sono determinate la misura e l'intensita' degli aiuti
erogabili nel rispetto dei limiti e delle modalita' previste dalla
normativa comunitaria;
f) sono stabilite condizioni particolari riguardanti
l'associazionismo e le imprese cooperative, privilegiando le azioni
di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;
g) sono definite le condizioni generali che regolano gli aiuti, i
vincoli per le imprese beneficiarie, le modalita' attuative e la
procedura nel rispetto delle intese intervenute attraverso il
concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;
h) e' stabilito un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di
euro;
i) sono identificate le cause di difficolta' e definiti gli
indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.
3. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti
assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione,
trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento
delle autonomie territoriali e funzionali.