Art. 17. Sostegno alle imprese agricole in difficolta' 1. Il presente titolo dispone interventi idonei al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficolta'. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta', programmi di intervento con cui: a) sono individuati i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno; b) sono delimitate, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale; c) e' valutato l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti; d) sono definite le priorita' nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate; e) sono determinate la misura e l'intensita' degli aiuti erogabili nel rispetto dei limiti e delle modalita' previste dalla normativa comunitaria; f) sono stabilite condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, privilegiando le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario; g) sono definite le condizioni generali che regolano gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalita' attuative e la procedura nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari; h) e' stabilito un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro; i) sono identificate le cause di difficolta' e definiti gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie. 3. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali.