Art. 17.

            Sostegno alle imprese agricole in difficolta'



   1.  Il  presente titolo dispone interventi idonei al salvataggio e
alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficolta'.
   2.  Con  deliberazione  della  Giunta regionale sono approvati, in
base   agli   orientamenti   comunitari   per  il  salvataggio  e  la
ristrutturazione   delle   imprese   in   difficolta',  programmi  di
intervento con cui:
    a) sono individuati i settori produttivi oggetto degli interventi
di sostegno;
    b) sono delimitate, ove necessario, le aree geografiche in cui si
verifica il maggior impatto congiunturale;
    c)  e'  valutato l'impatto economico, ambientale e sociale, anche
sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;
    d)  sono definite le priorita' nella applicazione delle misure di
aiuto,  con  particolare  riserva  a favore delle aziende condotte da
giovani  imprenditori  agricoli  e  ubicate  in  zone  montane o aree
svantaggiate;
    e)   sono  determinate  la  misura  e  l'intensita'  degli  aiuti
erogabili  nel  rispetto  dei limiti e delle modalita' previste dalla
normativa comunitaria;
    f)    sono    stabilite    condizioni   particolari   riguardanti
l'associazionismo  e  le imprese cooperative, privilegiando le azioni
di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;
    g) sono definite le condizioni generali che regolano gli aiuti, i
vincoli  per  le  imprese  beneficiarie,  le modalita' attuative e la
procedura   nel  rispetto  delle  intese  intervenute  attraverso  il
concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;
    h)  e'  stabilito un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di
euro;
    i)  sono  identificate  le  cause  di  difficolta' e definiti gli
indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.
   3.  I  programmi  di  interventi  di  cui  al comma 2 sono redatti
assicurando   il   coinvolgimento  delle  imprese  della  produzione,
trasformazione  e  commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento
delle autonomie territoriali e funzionali.