Art. 18. Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti 1. Sono posti in essere aiuti idonei a sostenere: a) l'abbandono definitivo delle produzioni caratterizzate da eccesso di capacita' produttiva a livello regionale derivante dall'applicazione di norme nazionali e orientamenti comunitari; b) l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione. 2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalita' di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni dichiarati.