Art. 18.
Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti
1. Sono posti in essere aiuti idonei a sostenere:
a) l'abbandono definitivo delle produzioni caratterizzate da
eccesso di capacita' produttiva a livello regionale derivante
dall'applicazione di norme nazionali e orientamenti comunitari;
b) l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie,
fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli
agricoltori e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle
aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione.
2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le
modalita' di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni
dichiarati.