Art. 18.

     Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti



   1. Sono posti in essere aiuti idonei a sostenere:
    a)  l'abbandono  definitivo  delle  produzioni  caratterizzate da
eccesso   di  capacita'  produttiva  a  livello  regionale  derivante
dall'applicazione di norme nazionali e orientamenti comunitari;
    b)  l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie,
fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli
agricoltori  e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle
aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione.
   2.  Con  deliberazioni  della  Giunta  regionale  sono definite le
modalita'   di   concessione  dell'aiuto  e  di  verifica  dei  danni
dichiarati.