Art. 19.

Interventi  a  sostegno  delle  imprese agricole colpite da calamita'
                              naturali



   1.  La  Regione  assicura il tempestivo intervento finanziario, in
coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari  a  sostegno  delle  imprese agricole a norma dell'art. 1,
comma  2,  lettera  i),  della  legge 7 marzo 2003, n. 38) al fine di
permettere interventi di prevenzione e la sollecita ripresa economica
dell'attivita'   agricola,  nonche'  di  fronteggiare  i  danni  alle
produzioni  agricole  e  zootecniche,  alle strutture aziendali, alle
infrastrutture agricole e di bonifica nelle zone colpite da calamita'
naturali e altri eventi eccezionali:
    a)  nella  fase  di  attivazione  della  normativa statale, se e'
necessario   realizzare   l'anticipazione   o   l'integrazione  delle
provvidenze statali;
    b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversita' atmosferica
o  di  calamita'  naturale,  non  e'  possibile attivare la normativa
statale per l'esiguita' territoriale dell'area interessata;
    c)  per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i
danni alle produzioni animali e vegetali e alle strutture.
   2.  Possono  beneficiare  degli  interventi  di cui all'art. 18 le
aziende agricole che hanno subito i danni di cui al comma 1.
   3.  Nel  caso  di  perdite  consecutive dovute a eventi calamitosi
subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le
perdite  gia'  indennizzate sono escluse dal calcolo delle indennita'
delle  calamita'  successive.  Sono  esclusi dal computo dei danni e,
quindi,   dalle   agevolazioni   i  danni  riferiti  alle  produzioni
assicurate.