Art. 19.
Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita'
naturali
1. La Regione assicura il tempestivo intervento finanziario, in
coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) al fine di
permettere interventi di prevenzione e la sollecita ripresa economica
dell'attivita' agricola, nonche' di fronteggiare i danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, alle
infrastrutture agricole e di bonifica nelle zone colpite da calamita'
naturali e altri eventi eccezionali:
a) nella fase di attivazione della normativa statale, se e'
necessario realizzare l'anticipazione o l'integrazione delle
provvidenze statali;
b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversita' atmosferica
o di calamita' naturale, non e' possibile attivare la normativa
statale per l'esiguita' territoriale dell'area interessata;
c) per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i
danni alle produzioni animali e vegetali e alle strutture.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 18 le
aziende agricole che hanno subito i danni di cui al comma 1.
3. Nel caso di perdite consecutive dovute a eventi calamitosi
subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le
perdite gia' indennizzate sono escluse dal calcolo delle indennita'
delle calamita' successive. Sono esclusi dal computo dei danni e,
quindi, dalle agevolazioni i danni riferiti alle produzioni
assicurate.