Art. 20.
Consorzi di difesa delle produzioni agricole
1. Al fine di agevolare l'assolvimento degli impegni finanziari
nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione puo'
concorrere al pagamento degli interessi a favore dei consorzi di
difesa delle produzioni agricole dalle calamita' naturali, da eventi
eccezionali e dalle avverse condizioni atmosferiche, per le
operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito,
secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per il finanziamento degli interventi di difesa delle
produzioni dai danni causati da grandine, gelo, brina e altri eventi
riconducibili al decreto legislativo n. 102/2004, la Regione puo'
concedere contributi, fino ad un ammontare per ciascun consorzio
stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da
destinare a favore dei singoli imprenditori che realizzano strutture
permanenti o semipermanenti di difesa, sulla base di progetti
individuali dei soci dei consorzi compresi nel piano annuale redatto
dal consorzio di appartenenza.
3. Il contributo e' corrisposto con priorita' per le iniziative
riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative.
4. Sono comprese nei benefici del presente articolo le iniziative
assunte direttamente dai consorzi connesse all'attuazione dei
programmi di agrometeorologia.
5. La Regione puo' concedere, a favore dei consorzi di difesa, una
integrazione finanziaria nella ipotesi in cui la partecipazione dello
Stato non raggiunga i limiti del contributo di cui all'art. 2, commi
2 e 3, del decreto legislativo n. 102/2004.
6. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle
attivita' di competenza, i consorzi possono costituire una propria
associazione regionale che e' riconosciuta dalla Regione qualora
rappresentativa della maggioranza dei consorzi operanti sul
territorio.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti assimilati ai consorzi di difesa di cui all'art. 11, comma
3, del decreto legislativo n. 102/2004.