Art. 20.

            Consorzi di difesa delle produzioni agricole



   1.  Al  fine  di agevolare l'assolvimento degli impegni finanziari
nei   confronti   delle   compagnie  assicurative,  la  Regione  puo'
concorrere  al  pagamento  degli  interessi  a favore dei consorzi di
difesa  delle produzioni agricole dalle calamita' naturali, da eventi
eccezionali   e   dalle   avverse  condizioni  atmosferiche,  per  le
operazioni  a  breve  termine  che  gli stessi assumono in proposito,
secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
   2.   Per   il  finanziamento  degli  interventi  di  difesa  delle
produzioni  dai danni causati da grandine, gelo, brina e altri eventi
riconducibili  al  decreto  legislativo  n. 102/2004, la Regione puo'
concedere  contributi,  fino  ad  un  ammontare per ciascun consorzio
stabilito  annualmente  con  deliberazione della Giunta regionale, da
destinare  a favore dei singoli imprenditori che realizzano strutture
permanenti  o  semipermanenti  di  difesa,  sulla  base  di  progetti
individuali  dei soci dei consorzi compresi nel piano annuale redatto
dal consorzio di appartenenza.
   3.  Il  contributo  e' corrisposto con priorita' per le iniziative
riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative.
   4.  Sono comprese nei benefici del presente articolo le iniziative
assunte   direttamente   dai  consorzi  connesse  all'attuazione  dei
programmi di agrometeorologia.
   5. La Regione puo' concedere, a favore dei consorzi di difesa, una
integrazione finanziaria nella ipotesi in cui la partecipazione dello
Stato  non raggiunga i limiti del contributo di cui all'art. 2, commi
2 e 3, del decreto legislativo n. 102/2004.
   6.   Al  fine  della  organizzazione  e  del  coordinamento  delle
attivita'  di  competenza,  i consorzi possono costituire una propria
associazione  regionale  che  e'  riconosciuta  dalla Regione qualora
rappresentativa   della   maggioranza   dei   consorzi  operanti  sul
territorio.
   7.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche ai
soggetti  assimilati  ai consorzi di difesa di cui all'art. 11, comma
3, del decreto legislativo n. 102/2004.