Art. 21.

              Interventi sulle infrastrutture agricole



   1.  La  Regione interviene perla realizzazione o il ripristino del
le  seguenti  tipologie  di  infrastrutture  se  attinenti al settore
agricolo:
    a) strade interpoderali;
    b) opere di approvvigionamento idrico e di energia elettrica;
    c) reti idrauliche e degli impianti irrigui.
   2.  Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli
interventi previsti dal comma i, comunita' montane, province, comuni,
consorzi e associazioni di aziende agricole.
   3.  Gli  interventi  di cui al presente articolo sono assoggettati
alle  procedure  previste dalla normativa vigente in materia di opere
pubbliche.
   4.  Nel  finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere
a) e b), e' assicurata priorita' a quelli previsti in area montana.