Art. 21.
Interventi sulle infrastrutture agricole
1. La Regione interviene perla realizzazione o il ripristino del
le seguenti tipologie di infrastrutture se attinenti al settore
agricolo:
a) strade interpoderali;
b) opere di approvvigionamento idrico e di energia elettrica;
c) reti idrauliche e degli impianti irrigui.
2. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli
interventi previsti dal comma i, comunita' montane, province, comuni,
consorzi e associazioni di aziende agricole.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati
alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di opere
pubbliche.
4. Nel finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere
a) e b), e' assicurata priorita' a quelli previsti in area montana.