Art. 22.
Programmazione negoziata
1. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, la
sottoscrizione, tra la Regione stessa, gli enti locali e le persone
fisiche o giuridiche esercenti attivita' agricole, di contratti
territoriali riguardanti il settore agricolo.
2. Il contratto territoriale di cui al comma 1 consiste in un
accordo volto ad attuare un programma d'intervento coordinato
riguardante l'insieme delle attivita' agricole o di una filiera e, in
particolare, le condizioni concordate di produzione, il contributo .
dell'attivita' agricola alla conservazione delle risorse naturali, la
salvaguardia delle forme del paesaggio agricolo e delle relative
strutture ed infrastrutture, la produzione di servizi collettivi,
nonche' lo sviluppo di progetti collettivi di produzione o di
sviluppo del territorio.
3. L'accesso agli aiuti previsti dal presente articolo e'
garantito a tutti i produttori nel rispetto delle norme sulla
concorrenza.