Art. 22.

                      Programmazione negoziata



   1.  La  Regione  promuove  e  sostiene, anche finanziariamente, la
sottoscrizione,  tra  la Regione stessa, gli enti locali e le persone
fisiche  o  giuridiche  esercenti  attivita'  agricole,  di contratti
territoriali riguardanti il settore agricolo.
   2.  Il  contratto  territoriale  di  cui al comma 1 consiste in un
accordo   volto  ad  attuare  un  programma  d'intervento  coordinato
riguardante l'insieme delle attivita' agricole o di una filiera e, in
particolare,  le condizioni concordate di produzione, il contributo .
dell'attivita' agricola alla conservazione delle risorse naturali, la
salvaguardia  delle  forme  del  paesaggio  agricolo e delle relative
strutture  ed  infrastrutture,  la  produzione di servizi collettivi,
nonche'  lo  sviluppo  di  progetti  collettivi  di  produzione  o di
sviluppo del territorio.
   3.   L'accesso  agli  aiuti  previsti  dal  presente  articolo  e'
garantito  a  tutti  i  produttori  nel  rispetto  delle  norme sulla
concorrenza.