Art. 23.

       Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali



   1.  Al  fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle
tradizioni  rurali  sono concessi contributi per la manutenzione e il
ripristino  di  elementi  produttivi  e  non produttivi situati nelle
aziende agricole aventi interesse archeologico o storico.
   2.  Per  gli  scopi di cui al comma 1 sono concessi contributi per
gli  interventi  volti  al  mantenimento  di  attivita'  tradizionali
dell'agricoltura  purche'  non  comportino un aumento delle capacita'
produttive dell'azienda.