Art. 23.
Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali
1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle
tradizioni rurali sono concessi contributi per la manutenzione e il
ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle
aziende agricole aventi interesse archeologico o storico.
2. Per gli scopi di cui al comma 1 sono concessi contributi per
gli interventi volti al mantenimento di attivita' tradizionali
dell'agricoltura purche' non comportino un aumento delle capacita'
produttive dell'azienda.