Art. 23. Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali 1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali sono concessi contributi per la manutenzione e il ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle aziende agricole aventi interesse archeologico o storico. 2. Per gli scopi di cui al comma 1 sono concessi contributi per gli interventi volti al mantenimento di attivita' tradizionali dell'agricoltura purche' non comportino un aumento delle capacita' produttive dell'azienda.