Art. 33 
 
    Sostenibilita' del sistema di edilizia residenziale pubblica 
                (Art. 5, legge regionale n. 27/2007) 
 
    1. Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a
compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalita',
della mobilita' degli inquilini e di manutenzione  ordinaria  per  la
buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti  superiori  ai
costi indicati al periodo precedente, al  netto  della  fiscalita'  e
degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al
recupero e allo sviluppo  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale
pubblica. 
    2. Per le finalita' di cui al comma  1,  nonche'  per  assicurare
l'adeguatezza del servizio  di  edilizia  residenziale  pubblica,  la
Regione promuove il coordinamento tra le rappresentanze dei comuni  e
dei  soggetti  proprietari,  anche  mediante   specifici   protocolli
d'intesa, per attivare a livello comunale: 
      a) le misure di  riduzione  od  orientamento  della  fiscalita'
regionale e comunale; 
      b) le sovvenzioni, i finanziamenti pubblici e  le  agevolazioni
fiscali per la riqualificazione del patrimonio e la realizzazione  di
nuovi interventi; 
      c) i contributi di solidarieta' di cui all'art. 35; 
      d) le agevolazioni urbanistiche; 
      e) gli adempimenti  relativi  alla  procedura  di  decadenza  e
all'omogeneita' di trattamento degli inquilini di  soggetti  locatori
diversi. 
    3. La Giunta regionale: 
      a) determina gli obiettivi dell'edilizia residenziale  pubblica
mediante gli aggiornamenti annuali del PRERP ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2, con particolare riferimento ai  parametri  di  efficacia  ed
efficienza di cui all'art. 5, comma 4; 
      b)  verifica  l'attuazione  delle  disposizioni  relative  alla
sostenibilita' di cui ai commi 1 e 2; 
      c) verifica  le  attivita'  degli  enti  locali  relative  alla
gestione  sociale  delle  unita'  abitative  e   all'omogeneita'   di
trattamento degli inquilini nell'ambito del  territorio  comunale  da
parte degli  enti  del  settore  e  definisce  le  modalita'  per  la
comunicazione delle relative informazioni; 
      d)  definisce  le  modalita'  per  la  comunicazione  dei  dati
necessari  per   la   valutazione   dell'efficacia,   efficienza   ed
economicita' della gestione nonche' della qualita'  del  servizio  da
parte delle ALER. 
    4. Al fine di assicurare la buona conservazione  del  patrimonio,
gli enti proprietari, anche in attuazione degli  obiettivi  regionali
di cui  al  comma  3,  redigono  il  programma  di  manutenzione  del
patrimonio da allegare  al  bilancio.  In  tale  programma  gli  enti
prevedono il complesso di attivita' e servizi finalizzati a garantire
l'utilizzo del bene, il piu' possibile secondo principi di efficienza
energetica, mantenendone il  valore  patrimoniale  e  le  prestazioni
iniziali entro limiti  accettabili  per  tutta  la  vita  utile,  ivi
compresi  gli  interventi  di  manutenzione  a  guasto,   correttiva,
preventiva  e  programmata.  Gli  enti  proprietari  devono   inoltre
prevedere interventi atti a favorire  la  socialita'  delle  persone,
l'abbattimento delle barriere architettoniche, la cura e l'incremento
del verde condominiale, promuovendo la partecipazione  diretta  degli
assegnatari  e  delle  associazioni  locali.  Gli  enti   proprietari
definiscono le modalita' di partecipazione degli  inquilini  e  delle
loro   rappresentanze   alla   predisposizione   del   programma   di
manutenzione. 
    5. Gli enti proprietari,  anche  in  attuazione  degli  obiettivi
regionali di cui al comma 3, possono  concordare  con  gli  inquilini
interessati o con le rappresentanze delegate  una  quota  addizionale
del canone per riqualificare  l'unita'  abitativa,  per  attivita'  e
servizi finalizzati a migliorare l'utilizzo del bene e  ad  aumentare
le condizioni di sicurezza e per adeguare gli immobili  ai  requisiti
previsti dalle norme  in  tema  di  compatibilita'  energetica  e  di
risparmio energetico negli edifici. 
    6. Gli enti proprietari destinano annualmente una quota derivante
dai canoni di locazione per le manutenzioni da utilizzare secondo  le
esigenze previste dal programma di manutenzione del patrimonio.