Art. 34 
 
                    Uso razionale del patrimonio 
                (Art. 6, legge regionale n. 27/2007) 
 
    1. L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare  ogni  iniziativa
volta  a  prevenire  il  fenomeno  delle  occupazioni  abusive  e  ad
intervenire immediatamente al  fine  di  salvaguardare  la  legittima
destinazione di ogni singola unita' abitativa,  anche  con  intese  e
collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli  obblighi
di denuncia e ogni altra attivazione  dell'autorita'  giudiziaria  in
sede penale e civile, l'ente  proprietario  provvede  a  un  costante
monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti.  Gli  enti
proprietari predispongono un piano per  la  sicurezza  relativo  alle
unita' abitative occupate abusivamente che prevede: 
      a) le misure di prevenzione da adottare; 
      b) le risorse disponibili; 
      c)  le  modalita',  concordate  con  l'autorita'  che   dispone
dell'uso  della  forza  pubblica,  per  assicurare   la   progressiva
liberazione delle unita' abitative; 
      d) le modalita' per assicurare il pieno  ed  efficace  utilizzo
delle unita' abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra
l'altro alla loro riattazione ed assegnazione; 
      e) le azioni previste in collaborazione con i  servizi  sociali
del comune. 
    Il  piano  costituisce  allegato  al   bilancio   aziendale.   Le
inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure  di
propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di
valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti. 
    2.  I  nuclei  familiari  che  occupano  un'unita'  abitativa  in
sottoutilizzo e rifiutino  la  proposta  di  mobilita'  verso  unita'
abitative, localizzate in  prossimita',  di  dimensioni  adeguate  ai
sensi dell'art. 13, comma 9, del regolamento regionale n.  1/2004  ed
il relativo rimborso  delle  spese  di  trasloco  e  di  rinnovo  dei
contratti d'utenza, corrispondono un canone  pari  a  quello  di  cui
all'art. 31, comma 5, lettera d); la  maggiorazione  del  canone  non
deve comunque essere inferiore a  cento  euro  al  mese.  Qualora  il
nucleo familiare sia composto solo da persone con  eta'  superiore  a
sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di cinquanta euro al
mese del canone come determinato a norma dell'art. 31; per  i  nuclei
familiari  composti  solo   da   persone   con   eta'   superiore   a
sessantacinque anni, collocati nell'area di protezione, si applica la
maggiorazione di venti euro al mese del  canone  come  determinato  a
norma dell'art. 31. 
    3. Nell'ipotesi di piani di mobilita' predisposti per  interventi
manutentivi o di  valorizzazione,  nel  caso  in  cui  l'assegnatario
rifiuti due proposte di mobilita' verso unita' abitative, localizzate
in prossimita', di  dimensioni  e  caratteristiche  analoghe,  l'ente
proprietario avvia la procedura di mobilita' forzosa, coinvolgendo  i
servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino  il  rimborso
delle spese di trasloco e di rinnovo dei  contratti  d'utenza  e  gli
eventuali interventi di manutenzione necessari. 
    4. A coloro che non forniscono le informazioni richieste al  fine
di calcolare o aggiornare il canone, si  applica,  previa  diffida  e
verifica dell'avvenuta conoscenza, il  canone  di  cui  all'art.  31,
comma 5, lettera d). Nel caso in cui,  anche  dopo  la  scadenza  del
termine indicato nella richiesta, vengano fornite le  informazioni  e
le eventuali documentazioni, a tali soggetti e' applicato  il  canone
relativo all'area di appartenenza ai sensi dell'art. 31,  restando  a
carico dell'inquilino le spese  amministrative,  le  eventuali  spese
legali scaturite dagli omessi adempimenti, nonche' gli  interessi  di
legge. 
    5. In caso di morosita', l'ente  proprietario,  previa  messa  in
mora, persegue l'assegnatario moroso ai sensi delle disposizioni  del
codice civile, del codice di procedura civile, delle leggi in materia
di locazione o dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165
(Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).
Nel corso dell'anno e' ammesso il pagamento  delle  somme  arretrate,
senza oneri aggiuntivi, per una sola volta  e  a  condizione  che  il
pagamento stesso sia effettuato entro trenta giorni  dalla  messa  in
mora;  gli  enti  proprietari,  sentite   le   rappresentanze   degli
inquilini, possono definire accordi per il recupero della morosita'. 
    6. Su richiesta dell'assegnatario, o  di  un  suo  rappresentante
munito di mandato scritto, valutate  le  condizioni  di  difficolta',
l'ente proprietario puo' concedere dilazioni o rateizzazioni  per  il
pagamento del canone e delle spese per i servizi. 
    7. I contratti disciplinano in maniera  autonoma  e  distinta  la
locazione delle autorimesse,  dei  posti  auto  e  delle  unita'  non
residenziali,  applicando  i   prezzi   di   mercato.   La   presente
disposizione si applica anche ai contratti gia' in essere,  ai  sensi
dell'art. 1339 del codice civile. L'ente proprietario puo'  stipulare
contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni  senza
fini di lucro  per  lo  svolgimento  di  attivita'  sociali  per  gli
inquilini e di artigiani  e  commercianti  per  la  realizzazione  di
servizi agli inquilini. 
    8. L'ente proprietario, d'intesa con il comune,  puo'  utilizzare
il  proprio  patrimonio  non  destinato   all'edilizia   residenziale
pubblica  per  far  fronte  allo  stato  di   necessita',   accertato
dall'autorita' giudiziaria o  dai  servizi  sociali  del  comune,  di
nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali  di
cui all'art. 8 del regolamento regionale n. 1/2004. A tali nuclei  si
applica un canone determinato secondo le disposizioni degli  articoli
1571 e seguenti del codice civile. Al fine di verificare lo stato  di
necessita', i comuni possono  istituire  specifiche  commissioni  che
prevedano la rappresentanza dell'ente proprietario e degli inquilini. 
    9. Tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione  di
nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione  del  patrimonio
di  edilizia  residenziale  pubblica  esistente,  sono  attuati   nel
rispetto della normativa vigente in materia di  risparmio  energetico
degli edifici e della deliberazione della Giunta regionale 26  giugno
2007, n. 5018, modificata dalle deliberazioni della Giunta  regionale
31 ottobre 2007, n. 5773  e  22  dicembre  2008,  n.  8745,  e  della
normativa in materia di barriere architettoniche. 
    10. I nuovi interventi di edilizia residenziale  pubblica  devono
rispecchiare  soluzioni  tipologiche  e  morfologiche   di   qualita'
favorendo la socialita' delle persone. La scala  di  intervento  deve
essere  proporzionata  e  compatibile  al  contesto   evitando,   ove
possibile,  la  eccessiva  concentrazione  di  unita'   abitative   e
garantendo una presenza adeguata di verde condominiale.