Art. 35 
 
                     Contributi di solidarieta' 
                (Art. 7, legge regionale n. 27/2007) 
 
    1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze in  materia  di
politica sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui  al
presente articolo, gli assegnatari che  non  sono  in  grado  di  far
fronte al pagamento del canone di locazione e  dei  servizi  prestati
dall'ente proprietario. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituita, senza  oneri,
una specifica commissione, di cui fanno parte  i  rappresentanti  del
comune,  tra  i  quali  il  presidente,  e   dell'ente   proprietario
interessato; e' garantita la presenza  di  due  rappresentanti  degli
assegnatari. 
    3. Nell'ambito dei principi di cui al presente  articolo,  comuni
ed enti proprietari definiscono le modalita' di  funzionamento  della
commissione e concordano ulteriori modalita' organizzative per: 
      a)  assicurare  efficacia  ed  efficienza  all'attivita'  della
commissione; 
      b) definire un quadro organico di azioni a livello territoriale
per le finalita' di cui all'art. 33, comma 2. 
    4. Gli assegnatari che si trovano  nelle  condizioni  di  cui  al
comma 1  presentano  la  richiesta  del  contributo  di  solidarieta'
all'ente proprietario ed al comune di residenza. 
    5. A seguito della  richiesta,  e  comunque  almeno  con  cadenza
trimestrale,  il  comune  e  l'ALER   convocano   congiuntamente   la
commissione di cui al comma  2,  per  ciascun  ente  proprietario  di
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per  la  individuazione
dei contributi da erogare. La commissione  determina  gli  interventi
economici da effettuare in base alle risorse congiuntamente conferite
dal comune e dall'ente proprietario. A tal fine gli enti  proprietari
presentano alla commissione il rendiconto  delle  spese  relative  ai
servizi effettivamente prestati. 
    6. Agli interventi di cui al comma 3 si provvede: 
      a)  con  le  risorse  dell'ente  proprietario  derivate   dalla
locazione di immobili per uso diverso  da  quello  di  patrimonio  di
edilizia  residenziale   pubblica   quali   negozi,   autorimesse   e
laboratori, al netto delle quote di  amministrazione  e  manutenzione
nonche' degli oneri fiscali; 
      b) con le risorse del comune sulla base della verifica dei casi
di bisogno, tenendo conto degli interventi attuati nell'ambito  delle
politiche  sociali  comunali  ai  sensi  dell'art.  13  del   decreto
legislativo n. 267/2000. 
    7.  Comuni  ed  enti  proprietari   possono   concordare   misure
strutturali  di  sostegno  per  particolari  situazioni  di   disagio
accertato dai servizi sociali del comune.