Art. 36 
 
                            Aggiornamenti 
                (Art. 10, legge regionale n. 27/2007) 
 
    1. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  sentita  la
commissione consiliare competente, anche  con  le  modalita'  di  cui
all'art.  37,  comma  5,  aggiorna  periodicamente  o  a  seguito  di
modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative  intervenute
nella Regione Lombardia: 
      a) l'incidenza percentuale di cui all'allegato C; 
      b) le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 2; 
      c) i limiti di accesso al canone moderato di cui all'art. 40; 
      d) il costo convenzionale di cui all'allegato B per  le  unita'
abitative realizzate dopo il 2010,  in  coerenza  con  la  variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni; 
      e) la percentuale di cui all'art. 46, comma 1. 
    2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce: 
      a) le modalita' e i criteri per le verifiche e i  controlli  di
cui all'art. 31, comma 9; 
      b) il contratto tipo di cui all'art. 32, comma 2; 
      c)  le  modalita'  di  verifica  della  sostenibilita'   e   di
comunicazione alla Regione dei dati di cui all'art. 33, comma 3. 
    3. L'importo del canone e' adeguato annualmente nella misura  del
75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al  consumo.  Per
gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre
dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso
l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010.