Art. 36 Aggiornamenti (Art. 10, legge regionale n. 27/2007) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalita' di cui all'art. 37, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia: a) l'incidenza percentuale di cui all'allegato C; b) le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 2; c) i limiti di accesso al canone moderato di cui all'art. 40; d) il costo convenzionale di cui all'allegato B per le unita' abitative realizzate dopo il 2010, in coerenza con la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni; e) la percentuale di cui all'art. 46, comma 1. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce: a) le modalita' e i criteri per le verifiche e i controlli di cui all'art. 31, comma 9; b) il contratto tipo di cui all'art. 32, comma 2; c) le modalita' di verifica della sostenibilita' e di comunicazione alla Regione dei dati di cui all'art. 33, comma 3. 3. L'importo del canone e' adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. Per gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010.