Art. 37 Norme transitorie (Art. 11, legge regionale n. 27/2007) 1. La determinazione dei canoni ai sensi del presente capo per quanti sono assegnatari alla data del 28 novembre 2007 produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008. 2. Gli enti proprietari aggiornano: a) l'anagrafe dell'utenza secondo l'ISEE-ERP di cui all'art. 31, comma 3; b) l'anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni relative allo stato di conservazione dell'immobile di cui all'allegato B. 3. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 33, comma 1, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010: a) al fine di garantire un progressivo adeguamento alle nuove modalita' di determinazione del canone di locazione di cui all'art. 31: 1) l'aumento medio dei canoni derivante dall'applicazione del presente capo non puo' essere superiore a: a) 23 per cento per i nuclei familiari collocati in area di protezione fatto salvo il canone minimo di cui all'art. 31, comma 5; b) 28 per cento per i nuclei familiari collocati in area dell'accesso; c) 37 per cento per i nuclei familiari collocati in area della permanenza. Nel caso l'aumento medio, derivante dall'applicazione del presente capo, sia superiore, gli enti proprietari provvedono a ridurre proporzionalmente i canoni, fino a concorrenza delle percentuali d'incremento medio sopra indicate; 2) per i nuclei familiari gia' assegnatari alla data del 28 novembre 2007, qualora l'eventuale variazione del canone sia superiore al 50 per cento del canone determinato alla medesima data sulla base della normativa vigente, la percentuale di aumento eccedente il 50 per cento e' graduata in tre anni a partire dal 28 novembre 2007; non si procede a graduazione nel caso l'aumento ulteriore sia inferiore a dieci euro al mese. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, non vengono presi in considerazione gli aumenti dei canoni dovuti a ragioni diverse dalle nuove modalita' di calcolo, quali l'aumento del reddito del nucleo familiare, la mobilita' verso alloggio di maggiori dimensioni o con caratteristiche che comunque comportano aumento del canone. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente proprietario puo' graduare l'aumento anche su piu' anni in funzione della situazione economica della famiglia assegnataria; per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l'ente proprietario puo' graduare l'aumento anche su piu' anni qualora l'aumento sia pari o superiore rispettivamente a cento e centocinquanta euro al mese. A partire dal 1° gennaio 2009, la graduazione puo' essere effettuata dall'ente proprietario su piu' anni anche per aumenti inferiori. L'ente proprietario puo' rateizzare su piu' anni le somme dovute dagli inquilini a conguaglio per l'applicazione del presente capo in data successiva al 1° gennaio 2008. La graduazione e la rateizzazione possono essere effettuate ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilita' di cui all'art. 33, comma 1; b) al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio esistente gli enti proprietari destinano le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente legge alla manutenzione del patrimonio, secondo le priorita' individuate nel programma di manutenzione di cui all'art. 33, comma 4; c) al fine di avviare processi di razionalizzazione ed economi-cita' del sistema di edilizia residenziale pubblica, le ALER sono tenute a non superare, per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le percentuali di costo per spese generali e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del prospetto 4 del bilancio di esercizio 2005; d) per gli assegnatari collocati nell'area della protezione, gli enti proprietari e i comuni interessati possono concordare con i rappresentanti degli inquilini modalita' di sostegno al pagamento delle spese a rimborso relative agli oneri per la fornitura del servizio calore. 4. Per coloro che sono destinatari di provvedimento di assegnazione dopo il 28 novembre 2007, le norme sulla determinazione del canone sono immediatamente applicate. 5. Entro il 31 dicembre 2009, l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, allargato ai rappresentanti degli enti proprietari, dei lavoratori e degli inquilini, verifica gli impatti delle disposizioni di cui al presente capo ed elabora proposte da sottoporre alla Giunta regionale, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 31, comma 5, e all'art. 36. 6. Le modalita' di calcolo dei canoni previste dal presente capo si applicano, con la decorrenza di cui al comma 1, anche agli alloggi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia) convertito con legge 15 febbraio 1980, n. 25, e all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94.