Art. 37 
 
                          Norme transitorie 
                (Art. 11, legge regionale n. 27/2007) 
 
    1. La determinazione dei canoni ai sensi del  presente  capo  per
quanti sono assegnatari  alla  data  del  28  novembre  2007  produce
effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
    2. Gli enti proprietari aggiornano: 
      a) l'anagrafe dell'utenza secondo l'ISEE-ERP  di  cui  all'art.
31, comma 3; 
      b)  l'anagrafe  del  patrimonio  al  fine  di   verificare   le
valutazioni relative allo stato di conservazione dell'immobile di cui
all'allegato B. 
    3. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 33, comma 1,  in
fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010: 
      a) al fine di garantire un progressivo adeguamento  alle  nuove
modalita' di determinazione del canone di locazione di  cui  all'art.
31: 
        1) l'aumento medio dei canoni derivante dall'applicazione del
presente capo non puo' essere superiore a: 
          a) 23 per cento per i nuclei familiari collocati in area di
protezione fatto salvo il canone minimo di cui all'art. 31, comma 5; 
          b) 28 per cento per i nuclei familiari  collocati  in  area
dell'accesso; 
          c) 37 per cento per i nuclei familiari  collocati  in  area
della permanenza. 
    Nel  caso  l'aumento  medio,  derivante   dall'applicazione   del
presente capo, sia  superiore,  gli  enti  proprietari  provvedono  a
ridurre  proporzionalmente  i  canoni,  fino  a   concorrenza   delle
percentuali d'incremento medio sopra indicate; 
        2) per i nuclei familiari gia' assegnatari alla data  del  28
novembre  2007,  qualora  l'eventuale  variazione  del   canone   sia
superiore al 50 per cento del canone determinato alla  medesima  data
sulla  base  della  normativa  vigente,  la  percentuale  di  aumento
eccedente il 50 per cento e' graduata in tre anni a  partire  dal  28
novembre 2007; non  si  procede  a  graduazione  nel  caso  l'aumento
ulteriore  sia  inferiore   a   dieci   euro   al   mese.   Ai   fini
dell'applicazione delle presenti disposizioni, non vengono  presi  in
considerazione gli aumenti dei canoni dovuti a ragioni diverse  dalle
nuove modalita' di calcolo, quali l'aumento del  reddito  del  nucleo
familiare, la mobilita' verso alloggio di maggiori dimensioni  o  con
caratteristiche che comunque comportano aumento  del  canone.  Per  i
nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente  proprietario
puo'  graduare  l'aumento  anche  su  piu'  anni  in  funzione  della
situazione  economica  della  famiglia  assegnataria;  per  i  nuclei
familiari  collocati  in  area  di  accesso   e   permanenza   l'ente
proprietario puo' graduare  l'aumento  anche  su  piu'  anni  qualora
l'aumento  sia  pari  o   superiore   rispettivamente   a   cento   e
centocinquanta euro al mese.  A  partire  dal  1°  gennaio  2009,  la
graduazione puo' essere effettuata  dall'ente  proprietario  su  piu'
anni anche per aumenti inferiori. L'ente proprietario puo' rateizzare
su piu' anni  le  somme  dovute  dagli  inquilini  a  conguaglio  per
l'applicazione del presente capo in data  successiva  al  1°  gennaio
2008. La graduazione e la  rateizzazione  possono  essere  effettuate
ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilita' di  cui
all'art. 33, comma 1; 
      b) al fine di assicurare la buona conservazione del  patrimonio
esistente  gli  enti  proprietari  destinano  le   maggiori   risorse
derivanti dall'applicazione della presente  legge  alla  manutenzione
del patrimonio, secondo le priorita'  individuate  nel  programma  di
manutenzione di cui all'art. 33, comma 4; 
      c)  al  fine  di  avviare  processi  di  razionalizzazione   ed
economi-cita' del sistema di edilizia residenziale pubblica, le  ALER
sono tenute a  non  superare,  per  la  gestione  del  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica, le percentuali  di  costo  per  spese
generali e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del  prospetto
4 del bilancio di esercizio 2005; 
      d) per gli assegnatari collocati  nell'area  della  protezione,
gli enti proprietari e i comuni interessati possono concordare con  i
rappresentanti degli inquilini modalita'  di  sostegno  al  pagamento
delle spese a rimborso relative  agli  oneri  per  la  fornitura  del
servizio calore. 
    4.  Per  coloro  che  sono  destinatari   di   provvedimento   di
assegnazione dopo il 28 novembre 2007, le norme sulla  determinazione
del canone sono immediatamente applicate. 
    5. Entro il 31  dicembre  2009,  l'Osservatorio  regionale  della
condizione  abitativa,  allargato  ai   rappresentanti   degli   enti
proprietari, dei lavoratori e degli inquilini, verifica  gli  impatti
delle disposizioni di cui al presente capo  ed  elabora  proposte  da
sottoporre alla  Giunta  regionale,  con  particolare  riguardo  alle
previsioni di cui all'art. 31, comma 5, e all'art. 36. 
    6. Le modalita' di calcolo dei canoni previste dal presente  capo
si applicano, con la decorrenza di cui al comma 1, anche agli alloggi
di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629
(Dilazione dell'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio  per  gli
immobili adibiti ad uso di abitazione  e  provvedimenti  urgenti  per
l'edilizia) convertito con legge 15 febbraio 1980, n. 25, e  all'art.
2, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.  9  (Norme  per
l'edilizia  residenziale  e  provvidenze  in  materia   di   sfratti)
convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94.