Art. 47 Modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2008 in materia di finanziamenti delle commesse 1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. I benefici di cui all'art. 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, gia' estesi ai soggetti indicati all'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono altresi' applicabili ai settori previsti al comma 8 dell'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. 1-ter. Sono altresi' finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all'esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purche' i relativi costi siano sostenuti direttamente dall'impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto.».