Art. 47 
 
                        Modifiche dell'art. 7 
                della legge regionale n. 23 del 2008 
             in materia di finanziamenti delle commesse 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16  dicembre
2008, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi: 
    «1-bis. I benefici di cui all'art. 32  della  legge  regionale  8
novembre 1988, n. 34, gia' estesi ai  soggetti  indicati  all'art.  7
della  legge  regionale  18  maggio  1996,  n.  33,   sono   altresi'
applicabili ai settori previsti al comma 8 dell'art. 69  della  legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4. 
    1-ter. Sono altresi' finanziabili le esecuzioni  di  commesse  di
forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all'esterno del
proprio stabilimento nel territorio della regione purche' i  relativi
costi siano sostenuti direttamente  dall'impresa  beneficiaria  e  le
lavorazioni non siano affidate in subappalto.».