Art. 48 
 
         Modifiche di norme in materia di impiego di esperti 
 
    1. Alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23,  sono  apportate
le modifiche di seguito elencate: 
      a) al comma 4 dell'art. 1 sono soppresse  le  seguenti  parole:
«nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6,  della  medesima
legge  regionale  n.  32  del  2000   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»; 
      b) al comma 5 dell'art. 2 sono soppresse  le  seguenti  parole:
«nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6,  della  medesima
legge  regionale  n.  32  del  2000   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»; 
      c) al comma 4 dell'art. 3 sono soppresse  le  seguenti  parole:
«nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6,  della  medesima
legge  regionale  n.  32  del  2000   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»; 
      d) al comma 3 dell'art. 4 sono soppresse  le  seguenti  parole:
«nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6,  della  medesima
legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche  ed
integrazioni»; 
      e) al comma 7 dell'art. 6 sono soppresse le seguenti parole: «;
ad avvalersi inoltre di esperti ai  sensi  dell'art.  185,  comma  6,
della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive  modifiche
ed  integrazioni,  da  individuare  per  i   progetti   di   ricerca,
trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale  con  le  modalita'
indicate all'art. 5, comma 4».