Art. 48 Modifiche di norme in materia di impiego di esperti 1. Alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le modifiche di seguito elencate: a) al comma 4 dell'art. 1 sono soppresse le seguenti parole: «nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni»; b) al comma 5 dell'art. 2 sono soppresse le seguenti parole: «nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni»; c) al comma 4 dell'art. 3 sono soppresse le seguenti parole: «nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni»; d) al comma 3 dell'art. 4 sono soppresse le seguenti parole: «nonche' di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni»; e) al comma 7 dell'art. 6 sono soppresse le seguenti parole: «; ad avvalersi inoltre di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, da individuare per i progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale con le modalita' indicate all'art. 5, comma 4».