Art. 49 Contributi alle imprese per pagamento rate di mutuo 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 come modificato dall'art. 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e' aggiunto il seguente: «4-ter. In conformita' al regolamento di cui al comma 3, l'assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilita' del fondo, e' autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attivita' turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale.».