Art. 49 
 
         Contributi alle imprese per pagamento rate di mutuo 
 
    1. Dopo il comma 4-bis  dell'art.  8  della  legge  regionale  16
dicembre 2008,  n.  23  come  modificato  dall'art.  27  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, e' aggiunto il seguente: 
    «4-ter.  In  conformita'  al  regolamento  di  cui  al  comma  3,
l'assessore   regionale   per    l'industria,    nell'ambito    delle
disponibilita' del fondo, e' autorizzato  a  concedere  contributi  a
copertura del 70% degli  interessi  corrispettivi  ed  oneri  che  le
piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le  attivita'
turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in  coda
ai relativi piani di ammortamento, delle rate  dei  mutui,  contratti
entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito  convenzionati,  in
scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalita' e  le
procedure per la concessione delle agevolazioni  sono  stabilite  con
decreto assessoriale.».