Art. 31 Beni patrimoniali 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33, appartengono al patrimonio delle istituzioni, in quanto enti dotati di personalita' giuridica: a) i beni mobili durevoli acquistati dalle istituzioni; b) i beni oggetto di legati, eredita', donazioni; c) i beni assegnati a titolo gratuito dalla Provincia o da altri soggetti pubblici. 2. Prima di essere iscritti nell'inventario ai sensi dell'articolo 32, i beni patrimoniali acquistati dalle istituzioni sono oggetto di collaudo per verificarne l'efficienza e la corrispondenza alle indicazioni del buono d'ordine. Il collaudo e' eseguito dal dirigente dell'istituzione che puo' avvalersi del supporto tecnico di altro personale competente in servizio nella medesima istituzione. 3. Il dirigente dell'istituzione, in qualita' di consegnatario, assume la custodia e la responsabilita' sia dei beni patrimoniali dell'istituzione che dei beni patrimoniali alla stessa affidati a qualsiasi titolo.