Art. 31 
 
                          Beni patrimoniali 
 
    1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33, appartengono  al
patrimonio delle istituzioni, in quanto enti dotati  di  personalita'
giuridica: 
      a) i beni mobili durevoli acquistati dalle istituzioni; 
      b) i beni oggetto di legati, eredita', donazioni; 
      c) i beni assegnati a titolo  gratuito  dalla  Provincia  o  da
altri soggetti pubblici. 
    2.  Prima   di   essere   iscritti   nell'inventario   ai   sensi
dell'articolo 32, i beni patrimoniali  acquistati  dalle  istituzioni
sono  oggetto  di  collaudo  per  verificarne   l'efficienza   e   la
corrispondenza alle indicazioni del buono d'ordine.  Il  collaudo  e'
eseguito  dal  dirigente  dell'istituzione  che  puo'  avvalersi  del
supporto tecnico di altro  personale  competente  in  servizio  nella
medesima istituzione. 
    3. Il dirigente dell'istituzione, in qualita'  di  consegnatario,
assume la custodia e la responsabilita'  sia  dei  beni  patrimoniali
dell'istituzione che dei beni patrimoniali  alla  stessa  affidati  a
qualsiasi titolo.