Art. 32 Inventario dell'istituzione 1. I beni di proprieta' dell'istituzione sono iscritti nell'inventario dell'istituzione in ordine cronologico, con numerazione progressiva e con l'indicazione di tutti gli elementi idonei a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantita' o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita. 2. Sono costituite sezioni separate per: a) i beni patrimoniali previsti dall'articolo 31, comma 1, con esclusione dei beni di facile e rapido consumo; b) i beni di valore storico-artistico; c) gli investimenti finanziari previsti dall'articolo 29. 3. L'inventario e' tenuto ed aggiornato dal responsabile amministrativo dell'istituzione che puo' avvalersi del supporto di altro personale in servizio nella medesima istituzione. 4. Per la tenuta dell'inventario e' possibile ricorrere a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni. 5. Il dirigente dell'istituzione, secondo le modalita' previste dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali, provvede periodicamente, ed almeno una volta ogni cinque anni, alla ricognizione dei beni iscritti nell'inventario allo scopo: a) di un loro migliore utilizzo; b) dell'aggiornamento dei relativi valori; c) della eventuale cancellazione degli stessi. 6. Il passaggio di consegne fra il dirigente dell'istituzione uscente e quello subentrante avviene mediante ricognizione materiale, in contraddittorio, dei beni. L'operazione deve risultare da apposito verbale.