Art. 32 
 
                     Inventario dell'istituzione 
 
    1.  I  beni  di   proprieta'   dell'istituzione   sono   iscritti
nell'inventario   dell'istituzione   in   ordine   cronologico,   con
numerazione progressiva e con l'indicazione  di  tutti  gli  elementi
idonei a stabilirne la provenienza, il luogo in cui  si  trovano,  la
quantita' o il  numero,  lo  stato  di  conservazione,  il  valore  e
l'eventuale rendita. 
    2. Sono costituite sezioni separate per: 
      a) i beni patrimoniali previsti dall'articolo 31, comma 1,  con
esclusione dei beni di facile e rapido consumo; 
      b) i beni di valore storico-artistico; 
      c) gli investimenti finanziari previsti dall'articolo 29. 
    3.  L'inventario  e'  tenuto  ed  aggiornato   dal   responsabile
amministrativo dell'istituzione che puo' avvalersi  del  supporto  di
altro personale in servizio nella medesima istituzione. 
    4. Per la tenuta dell'inventario e' possibile ricorrere a mezzi e
tecniche  per  il  trattamento  automatizzato  e   la   conservazione
elettronica dei dati e delle informazioni. 
    5. Il dirigente dell'istituzione, secondo le  modalita'  previste
dalla  legge  provinciale  sui  contratti  e  sui  beni  provinciali,
provvede periodicamente, ed almeno una volta ogni cinque  anni,  alla
ricognizione dei beni iscritti nell'inventario allo scopo: 
      a) di un loro migliore utilizzo; 
      b) dell'aggiornamento dei relativi valori; 
      c) della eventuale cancellazione degli stessi. 
    6. Il passaggio di consegne  fra  il  dirigente  dell'istituzione
uscente e quello subentrante avviene mediante ricognizione materiale,
in contraddittorio, dei beni. L'operazione deve risultare da apposito
verbale.