Art. 33 
 
Beni   librari   della    biblioteca    e    programmi    informatici
                          dell'istituzione 
 
    1.  I  beni  librari  della  biblioteca  dell'istituzione,  fatta
eccezione per quelli di  valore  storico-artistico,  ed  i  programmi
informatici  dell'istituzione,  non  sono  iscritti   nell'inventario
previsto dall'articolo 32 ma in appositi registri.