Art. 34 
 
                         Opere dell'ingegno 
 
    1.  Spetta  all'istituzione  il  diritto  d'autore  sulle   opere
dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' scolastiche. 
    2. Agli autori sono riconosciuti i diritti previsti  dalla  legge
22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore  e  di  altri
diritti connessi al suo esercizio). 
    3. Il regolamento interno dell'istituzione puo'  disciplinare  le
modalita'  per  lo  sfruttamento  delle  opere  dell'ingegno  di  cui
l'istituzione detenga il diritto d'autore.