Art. 34 Opere dell'ingegno 1. Spetta all'istituzione il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' scolastiche. 2. Agli autori sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). 3. Il regolamento interno dell'istituzione puo' disciplinare le modalita' per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno di cui l'istituzione detenga il diritto d'autore.