Art. 23 Disposizioni transitorie 1. In attuazione dell'art. 114, comma 3, della legge provinciale, restano fermi fino alla loro scadenza le autorizzazioni e i permessi rilasciati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data indicata dall'art. 24, comma 1. 2. Fino al decreto di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), al rilascio delle autorizzazioni, previste dall'art. 27, comma 1, della legge provinciale e disciplinate dagli articoli 7 e 8, nonche' al rilascio del permesso speciale previsto dall'art. 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale e disciplinato dall'art. 17, provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste.