Art. 23 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. In attuazione dell'art. 114, comma 3, della legge provinciale,
restano fermi fino alla loro scadenza le autorizzazioni e i  permessi
rilasciati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti  prima
della data indicata dall'art. 24, comma 1. 
    2. Fino al decreto di effettivo trasferimento delle  funzioni  ai
sensi dell'art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno  2006,
n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia  del  Trentino),  al
rilascio delle autorizzazioni, previste dall'art. 27, comma 1,  della
legge provinciale e disciplinate dagli articoli 7  e  8,  nonche'  al
rilascio del  permesso  speciale  previsto  dall'art.  28,  comma  5,
lettera f), della legge  provinciale  e  disciplinato  dall'art.  17,
provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste.