Art. 33. Principi generali 1. I dirigenti esplicano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito statale e in genere delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali. 2. A queste scelte e agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilita', svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.