Art. 33.
                          Principi generali
 
   1.  I  dirigenti  esplicano le proprie funzioni secondo i principi
generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito statale e
in  genere  delle  pubbliche  amministrazioni al fine di garantire la
piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli  obiettivi  e  le
scelte degli organi istituzionali.
   2.  A  queste  scelte  e agli strumenti per attuarle, la dirigenza
concorre con carattere di autonomia e responsabilita',  svolgendo  le
funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella legge
regionale 3 luglio 1984, n. 30.