Art. 34.
                       Mobilita' dei dirigenti
 
   1.  La  giunta  regionale,  sentito  altresi'  l'interessato,  con
proprio  provvedimento  motivato  da  esigenze  organizzative  e   di
servizio,   puo'   trasferire  il  dirigente  ad  altra  struttura  o
destinarlo ad altri compiti comunque  corrispondenti  alla  qualifica
dirigenziale   acquisita,  nel  rispetto  del  profilo  professionale
posseduto.
   2.  Per  i  dirigenti in servizio presso il consiglio regionale il
provvedimento  di  cui  al  comma  primo  e'  adottato  su  richiesta
dell'ufficio di presenza d'intesa con il medesimo.