Art. 35.
                    Responsabilita' dei dirigenti
 
   1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'art.
34 sono responsabili del perseguimento  e  del  raggiungimento  degli
obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'.
   2.  L'attivita' dei dirigenti e' soggetta a valutazione annuale da
parte del dirigente di  qualifica  piu'  elevata,  in  conformita'  a
criteri oggettivamente predeterminati.
   3.  La  giunta  regionale  e l'ufficio di presidenza del consiglio
regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno  ad
analoga  valutazione  dei  dirigenti  di  massimo livello, sentito il
parere del dirigente di segreteria regionale.
   4.  Sulla  valutazione  espressa  e'  assicurato, in ogni caso, il
diritto di controdeduzione documentale e/o  orale  del  dirigente,  a
giustificazione del risultato della sua attivita'.
   5.  In  presenza  di  valutazione  negativa,  risultante  da  atto
formale, il dirigente puo' essere rimosso  dalla  responsabilita'  di
struttura,     sollevato     da     incarichi    di    rappresentanza
dell'amministrazione in  commissioni  e  collegi  commessi  alla  sua
qualifica,  escluso  dalla  corresponsione del premio incentivante la
produttivita'.