Art. 36. Accesso alle qualifiche dirigenziali 1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria. 2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica di funzionario nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni. 3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della qualifica di dirigente regionale generale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto e una esperienza di effettivo servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla qualifica di dirigente regionale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private. 4. Il 40% dei posti messi a concorso e' riservato ai dirigenti regionali del ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti prescritti per i candidati esterni. 5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo. 6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unita' nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, puo' essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. La presente norma non si applica a coloro che gia' godono di trattamento di quiescenza. 7. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del comma sesto non puo' in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento ne' superiore a quello massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica. 8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attivita' di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito di eta'. 9. Le riserve di cui sopra non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.