Art. 36.
                 Accesso alle qualifiche dirigenziali
 
   1.  L'accesso  alla  qualifica  di dirigente regionale avviene per
concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto  ai  candidati  in
possesso  del  prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio
adeguatamente documentata di cinque anni  cumulabili  nella  pubblica
amministrazione,  enti  di  diritto  pubblico,  aziende  pubbliche  e
private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per  contenuto,  alle
funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto
messo a concorso, ovvero  di  cinque  anni  di  comprovato  esercizio
professionale  correlato  al  titolo di studio richiesto con relativa
iscrizione all'albo ove necessaria.
   2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di
ruolo dell'ente in possesso della qualifica  di  funzionario  nonche'
dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
   3.  Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico,
ai profili  professionali  della  qualifica  di  dirigente  regionale
generale,  occorre  il possesso del diploma di laurea richiesto e una
esperienza  di  effettivo  servizio  di  cinque  anni  in   posizione
dirigenziale  corrispondente alla qualifica di dirigente regionale in
pubbliche  amministrazioni,  enti  di  diritto  pubblico  o   aziende
pubbliche e private.
   4.  Il  40%  dei  posti messi a concorso e' riservato ai dirigenti
regionali del ruolo dell'ente  in  possesso  dei  medesimi  requisiti
prescritti per i candidati esterni.
   5.  L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla
seconda qualifica  dirigenziale  avviene  nei  limiti  dei  posti  da
conferire maggiorati di un terzo.
   6.  Il  20%,  arrotondando  la  frazione  all'unita'  nel caso non
risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche
delle   qualifiche   dirigenziali,   puo'   essere  coperto  mediante
assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata  non
superiore  a  cinque  anni,  fermo restando il possesso dei requisiti
richiesti per  l'accesso  dall'esterno.  La  presente  norma  non  si
applica a coloro che gia' godono di trattamento di quiescenza.
   7.  Il  trattamento  economico  dei  dirigenti assunti a norma del
comma sesto non  puo'  in  nessun  caso  essere  inferiore  a  quello
tabellare  delle  qualifiche  di  riferimento  ne' superiore a quello
massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.
   8.  Ai  dirigenti  assunti con contratti a termine si applicano le
norme che disciplinano l'attivita' di servizio del personale di ruolo
prescindendo, per l'accesso, dal requisito di eta'.
   9. Le riserve di cui sopra non operano per l'accesso a posti unici
di qualifica dirigenziale.