Art. 37.
          Contingente della qualifica di dirigente regionale
 
   1.  I  posti  della  qualifica  di dirigente regionale non possono
superare di tre volte quelli previsti per l'organico della  qualifica
di   dirigente  regionale  generale  di  cui  al  precedente  accordo
nazionale  1983-1985  per  il  personale  delle  Regioni  a   statuto
ordinario.