Art. 30
                       Modalita' di essecuzione
 
   1.  I  lavori,  le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8
del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   e   successive
modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti:
     a) in amministrazione diretta;
     b) a cottimo fiduciario;
     c) con sistema misto, e cioe' parte di amministrazione diretta e
parte a cottimo fiduciario.