Art. 30 Modalita' di essecuzione 1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto, e cioe' parte di amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.