Art. 32.
                          Cottimo fiduciario
 
   1.  Sono  eseguiti  a  cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le
provviste  per  i  quali  si  renda   necessario   ovvero   opportuno
l'affidamento  a  persone  o imprese iscritte nell'albo dei fornitori
della Regione.
   2.  L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni
di cui agli articoli seguenti.