Art. 32. Cottimo fiduciario 1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese iscritte nell'albo dei fornitori della Regione. 2. L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.