Art. 33.
                     Procedura per l'affidamento
 
   1.  Per  l'esecuzione  dei  lavori,  delle provviste e dei servizi
devono  essere  richiesti  preventivi  contenenti  le  condizioni  di
esecuzione  dei  lavori,  dei  servizi  e delle provviste, i relativi
prezzi,  le  modalita'  di  pagamento,  l'obbligo  dell'assuntore  di
uniformarsi  comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti,
nonche'   la   facolta',   per   l'amministrazione,   di   provvedere
all'esecuzione  dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e
pericolo  dell'assuntore  e  di  rescindere  l'obbligazione  mediante
semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli
obblighi  assunti  ovvero  alle  norme  legislative  e  regolamentari
vigenti.
   2.    I    preventivi    suddetti    possono    essere   richiesti
dall'Amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.
   3.  L'ordinazione  dei  lavori,  delle  provviste e dei servizi e'
effettuata mediante lettera od altro atto del committente.