Art. 33. Procedura per l'affidamento 1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. 2. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi. 3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuata mediante lettera od altro atto del committente.