Art. 34.
                           Regolamentazione
 
   1.  I  preventivi  di cui al precedente art. 33 per l'esecuzione a
cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi  di  cui
all'art.  29  devono  richiedersi  ad  almeno  tre  persone o imprese
iscritte  nell'albo  dei  fornitori  della  Regione.  E'  consentito,
tuttavia  il  ricorso  ad  una  sola  persona  o  impresa nei casi di
specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e  del  servizio
ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.
   2.  Qualora  non  sia  possibile  predeterminare  con  sufficiente
approssimazione  la  quantita'  delle  provviste  o  dei  servizi  da
ordinare  nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore
comunque all'anno finanziario, potranno chiedersi a non meno  di  tre
persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per
il  periodo  di  tempo  previsto  e  potra'  procedersi   a   singole
ordinazioni,  man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona
o impresa che ha presentato il preventivo  piu'  conveniente,  sempre
che  il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato,
non superi l'importo di L. 20.000.000.
   3.  I  preventivi  di  cui  ai  commi  precedenti  dovranno essere
conservati agli atti.