Art. 34. Regolamentazione 1. I preventivi di cui al precedente art. 33 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 29 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese iscritte nell'albo dei fornitori della Regione. E' consentito, tuttavia il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000. 2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' delle provviste o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno chiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potra' procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 20.000.000. 3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti.