Art. 35. Penalita' 1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente Titolo, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5. Inoltre, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.