Art. 35.
                              Penalita'
 
   1.   In   caso   di   ritardo  imputabile  all'impresa  incaricata
dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di  cui  al
presente  Titolo,  si  applicano le penali stabilite nella lettera od
atto  di  cui  all'ultimo  comma  del  precedente  art.  5.  Inoltre,
l'amministrazione,   dopo   formale   ingiunzione   a  mezzo  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,  rimasta  senza  effetto,  ha
facolta'  di  disporre  l'esecuzione in economia di tutto o parte del
lavoro,  della  provvista  e  del  servizio,  a  spese   dell'impresa
medesima,  salvo,  in  ogni caso, il risarcimento del danno derivante
dal ritardo.