Art. 36.
                         Visto di congruita'
 
  1.  Per  i lavori previsti al precedente art. 29, lettere a) e b) i
prezzi indicati nei preventivi richiesti  devono  essere  sottoposti,
qualora  prescritto  da  disposizioni legislative o regolamentari, al
visto di congruita' dei competenti organi tecnici.
   2.   Quando   trattasi  di  lavori  di  particolare  importanza  o
complessita' dovra' essere predisposto dal competente organo  tecnico
uno schema di atto in cui siamo descritti l'oggetto dei vari lavori e
le condizioni generali e speciali  di  esecuzione,  con  invito  alle
ditte  di  restituirlo  firmato  con  l'offerta  dei  prezzi.  Potra'
altresi',  ravvisandone  l'opportunita',  essere  indetta  una   gara
ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee.
   3.  Per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presennte articolo
dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni di  cui  al
Regolamento  approvato  con  regio  decreto 25 maggio 1895, n. 350, e
successive modificazioni.