Art. 36. Visto di congruita' 1. Per i lavori previsti al precedente art. 29, lettere a) e b) i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti, qualora prescritto da disposizioni legislative o regolamentari, al visto di congruita' dei competenti organi tecnici. 2. Quando trattasi di lavori di particolare importanza o complessita' dovra' essere predisposto dal competente organo tecnico uno schema di atto in cui siamo descritti l'oggetto dei vari lavori e le condizioni generali e speciali di esecuzione, con invito alle ditte di restituirlo firmato con l'offerta dei prezzi. Potra' altresi', ravvisandone l'opportunita', essere indetta una gara ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee. 3. Per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presennte articolo dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.