Art. 37 Competenza dei funzionari 1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 29 e' autorizzata, per le rispettive competenze, dai responsabili politici dei dipartimenti, dall'Ufficio di presidenza e dagli organismi rappresentativi degli enti strumentali, o, se delegati, dai coordinatori o dirigenti degli uffici ed e' affidata, per la giunta regionale, all'ufficio provveditorato del dipartimento bilancio finanze e patrimonio, per il consiglio regionale, al servizio economato. Puo' essere, altresi', affidata agli incaricati delle gestioni di economato dipartimentale se gli interventi rientrano nella loro sfera di competenza che sara' definita con apposito regolamento.