Art. 37
                      Competenza dei funzionari
 
   1.  L'esecuzione  dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui
al precedente art. 29 e' autorizzata, per le  rispettive  competenze,
dai   responsabili   politici   dei   dipartimenti,  dall'Ufficio  di
presidenza e dagli organismi rappresentativi degli enti  strumentali,
o,  se  delegati,  dai  coordinatori  o  dirigenti degli uffici ed e'
affidata, per la giunta  regionale,  all'ufficio  provveditorato  del
dipartimento   bilancio   finanze  e  patrimonio,  per  il  consiglio
regionale, al servizio economato.  Puo'  essere,  altresi',  affidata
agli  incaricati  delle  gestioni  di economato dipartimentale se gli
interventi  rientrano  nella  loro  sfera  di  competenza  che  sara'
definita con apposito regolamento.