Art. 38.
                            Collaudazione
 
   1.  I  lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art.
29  sono  soggetti  a  collaudo  finale  per  i  lavori  puo'  essere
sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione.
   2.  Il  collaudo  e'  eseguito  da  persone esperte nella materia,
dipendenti delle amministrazioni interessate,  nominate,  assicurando
gli  opportuni  avvicendamenti,  dal responsabile politico competente
oppure  e'  affidato  a  singoli  uffici  qualora   se   ne   ravvisi
l'opportunita'.
   3.  Se  la  spesa  non  supera  le  L.  5.000.000  e'  sufficiente
l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario  o
impiegato nominato dal dirigente competente, ad esclusione dei lavori
di cui all'art. 29, punti 1. e 2. per i  quali  il  collaudo  e/o  il
certificato  di regolare esecuzione saranno redatti in conformita' al
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio  1895,  n.  350,  e
successive modificazioni.
   4.  In  ogni  caso,  il  collaudo  o l'accertamento della regolare
esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o  impiegati  che
abbiano  diretto  o  sorvegliato  l'esecuzione  dei  lavori  e  delle
provviste e lo svolgimento dei servizi.
   5.  E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste
e dei servizi secondo le norme di cui ai  precedenti  commi.  In  tal
caso, i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art.
48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287,  cosi'  come  modificato
dall'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
1976, n. 904.