Art. 38. Collaudazione 1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 29 sono soggetti a collaudo finale per i lavori puo' essere sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione. 2. Il collaudo e' eseguito da persone esperte nella materia, dipendenti delle amministrazioni interessate, nominate, assicurando gli opportuni avvicendamenti, dal responsabile politico competente oppure e' affidato a singoli uffici qualora se ne ravvisi l'opportunita'. 3. Se la spesa non supera le L. 5.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente, ad esclusione dei lavori di cui all'art. 29, punti 1. e 2. per i quali il collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformita' al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. 4. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. 5. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso, i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.