Art. 39. Modalita' di pagamento 1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio provveditorato, per la giunta regionale, e del responsabile dell'ufficio bilancio e provveditorato per il consiglio. 2. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta spesa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.