Art. 39.
                        Modalita' di pagamento
 
   1.  Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi
non potranno, in ogni caso, essere pagate  se  non  sono  munite  del
visto  di liquidazione del dirigente dell'ufficio provveditorato, per
la giunta regionale,  e  del  responsabile  dell'ufficio  bilancio  e
provveditorato per il consiglio.
   2. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti
in originale e copia, di cui uno da allegare al  titolo  di  spesa  e
l'altra  da  conservare  agli  atti, e corredati, qualora trattasi di
acquisti, della prescritta spesa in carico  o  bolletta  d'inventario
ovvero  muniti  della  dichiarazione  dell'avvenuta annotazione negli
appositi registri per gli oggetti non inventariabili.