Art. 33. G e n e r a l i t a' 1. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura possono essere rilasciate a soggetti privati in tratti di corsi o piccoli bacini di acque interne secondarie prive o povere di animali acquatici di importanza economica esclusivamente quando hanno per oggetto l'esecuzione di impianti di acquacoltura o di impianti di incubatoi ittiogenici e delle opere connesse per il ripopolamento delle acque e nel limite massimo del 10 per cento delle acque secondarie pubbliche di ogni provincia. La concessione e' soggetta alla tassa di rilascio prevista dalle norme regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali. 2. Per le acque principali le concessioni possono essere rilasciate nel limite massimo del 5 per cento delle acque pubbliche principali di ogni provincia, con priorita' alle cooperative. 3. Non e' sufficiente per ottenere la concessione lo scopo di provvedere ai soli lavori di immissione dei pesci. 4. Le concessioni consentono l'esclusivita' della pesca, possono avere la durata massima di anni cinque e possono essere rinnovate. Possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico. 5. Le domande per la concessione di cui ai precedenti commi sono presentate all'ufficio pesca della Regione Lazio e all'amministrazione provinciale territorialmente competente. 6. Nella domanda di cui al precedente quinto comma devono essere indicati: a) la zona dell'acqua pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si chiede la concessione; b) i motivi per i quali si richiede la concessione; c) la durata, che non potra', comunque essere superiore a cinque anni; d) il programma tecnico-finanziario delle opere ittiogeniche e di acquacoltura; e) la dichiarazione di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti. 7. La domanda deve essere corredata: 1) dei tipi e delle illustrazioni grafiche; 2) di ogni documento idoneo a motivare la concessione richiesta, nonche' a dimostrare la possibilita' di conseguire gli scopi; 3) di tanti estratti della domanda quanti sono i comuni interessati, ai fini della pubblicazione ad opponendum di cui al successivo articolo 34. 8. Qualora piu' domande abbiano per oggetto la medesima concessione e' preferita quella che offre maggiori garanzie per una migliore e piu' sollecita attuazione delle opere di piscicoltura, avuto riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell'impresa. 9. Gli esercenti bacini artificiali, alimentati da acque pubbliche, sono preferiti nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura. 10. Il Consiglio regionale potra' ulteriormente regolamentare la materia delle concessioni di piscicoltura.