Art. 34. Norme generali per la concessione 1. Il presidente della giunta provinciale dispone la pubblicazione della domanda mediante affissione dell'estratto della stessa, fornito dal richiedente ed a spese del medesimo, all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. 2. Entro questo termine chiunque abbia interesse puo' proporre opposizione al presidente della giunta provinciale. 3. Sulle eventuali opposizioni presentate decide il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, entro sessanta giorni. 4. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente primo comma, od alla decisione sulle opposizioni, l'amministrazione provinciale competente provvede all'istruttoria relativa avvalendosi della collaborazione del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca e dello stabilimento ittiogenico. 5. Nel caso in cui la concessione comporti derivazioni di acque o la costruzione di eventuali opere interessanti gli alvei e le sponde, la concessione medesima potra' essere rilasciata previa acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzativi emessi dagli organi competenti.