Art. 35. Disciplinare di concessione 1. Compiuta l'istruttoria di cui al precedente articolo 34, l'amministrazione provinciale provvede a redigere la proposta di disciplinare di concessione sulla quale debbono obbligatoriamente essere riportati: a) cognome, nome o ragione sociale del richiedente la concessione; b) codice fiscale o partita IVA dello stesso; c) il comune o i comuni dove si trova la zona di acqua cui la concessione richiesta si riferisce e ogni altra notizia necessaria per precisare la localita' ed i confini; d) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il termine per eseguire le opere ittiogeniche; e) l'ammontare del canone e della cauzione, le modalita' e le scadenze dei pagamenti; f) le condizioni alle quali la concessione viene subordinata con riferimento alla piscicoltura, all'esercizio della pesca e alla pulizia delle acque, agli interessi di terzi e ad altri interessi pubblici; g) la regolamentazione relativa all'ammissione alla pesca con la sola lenza nelle acque costituenti la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti; h) il numero dei segnali, con l'indicazione della localita', da apporre, a spese del concessionario, lungo i limiti delle acque pubbliche, oggetto della concessione; i) la devoluzione della cauzione in caso di decadenza o di revoca della concessione; l) il carattere obbligatorio delle disposizioni previste nel presente titolo VI. 2. Alla proposta di disciplinare debbono essere allegati i tipi e le illustrazioni grafiche con le indicazioni di cui alla precedente lettera c).