Art. 36. Provvedimento di concessione 1. Entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento della domanda di concessione, l'amministrazione provinciale trasmette la propria proposta all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca che provvede alle eventuali verifiche occorrenti, e se del caso, all'acquisizione del parere di cui al terzo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione ed il relativo disciplinare. 3. La concessione viene rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale.