Art. 37. Condizioni e limiti della concessione 1. Il canone della concessione rilasciata fissato con il provvedimento della Giunta regionale deve essere pagato anticipatamente ogni anno a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il concessionario deve prestare cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica, ovvero fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il relativo importo deve, di regola, corrispondere a due annualita' del canone. 3. Ogni concessione si intende sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi ed alle seguenti condizioni: a) la concessione e' limitata alla zona acquea, alla durata ed all'uso determinati nel relativo provvedimento; b) il suo esercizio e' soggetto alle norme per la disciplina della pesca, alle disposizioni sulle acque pubbliche e ad ogni altra disposizione eventualmente imposta dalle competenti autorita' nell'interesse pubblico; c) l'esecuzione delle opere interessanti gli alvei e le sponde e gli interventi sugli stessi che possono modificare il flusso delle acque, sono subordinati al parere favorevole del settore opere e lavori pubblici competente per territorio; d) la concessione cessa di pieno diritto alla scadenza del termine stabilito nel relativo provvedimento senza necessita' di disdetta; la richiesta di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza stabilita; e) la concessione non e' cedibile ne' rinunciabile senza il preventivo consenso scritto dall'autorita' concedente; f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennita' salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuzione o soppressione della utilizzazione dell'acqua; g) in caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza il concessionario e' tenuto al pagamento del canone annuo in misura proporzionale per dodicesimi, ai mesi e/o frazioni di mesi di fruizione.