Art. 38. Decadenza della concessione 1. Il concessionario decade dalla concessione: a) per mancato uso per un intero anno o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione; b) per mancato pagamento del canone, anche per una sola annualita'; c) per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore; d) per inosservanza delle norme del disciplinare. 2. La decadenza e' pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita l'amministrazione provinciale competente per territorio, previa diffida di due mesi all'interessato. 3. Il relativo provvedimento e' notificato al concessionario decaduto.