Art. 38.
                     Decadenza della concessione
 
   1. Il concessionario decade dalla concessione:
     a)  per  mancato  uso  per  un  intero anno o per cattivo uso in
relazione ai fini della concessione;
     b)  per  mancato  pagamento  del  canone,  anche  per  una  sola
annualita';
     c)   per   inosservanza   delle   disposizioni   legislative   o
regolamentari in vigore;
     d) per inosservanza delle norme del disciplinare.
   2.  La  decadenza  e'  pronunciata  dal  Presidente  della  Giunta
regionale,   sentita  l'amministrazione  provinciale  competente  per
territorio, previa diffida di due mesi all'interessato.
   3. Il  relativo  provvedimento  e'  notificato  al  concessionario
decaduto.