Art. 40. Diritti esclusivi di pesca 1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio e' libero, salvo il caso in cui su dette acque esistano vincoli per altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca. 2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. 3. A tal fine, tutti i soggetti, pubblici o privati, che ne siano titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge producendo la documentazione probatoria. L'omessa comunicazione e documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia del diritto medesimo. 4. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca puo' essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, con l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia. 5. I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo. 6. Entro il 31 ottobre successivo l'amministrazione provinciale comunica al titolare la propria decisione in ordine al programma proposto. In caso di mancata comunicazione della decisione, il programma si intende approvato. 7. L'amministrazione provinciale provvede per gli opportuni controlli sull'attuazione delle attivita' di ripopolamento e di pesca. 8. Il titolare del diritto esclusivo di pesca ha l'obbligo di apporre cartelli indicatori ben visibili nella zona di pesca riservata. 9. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca e' disciplinato dalle norme di cui al titolo II della presente legge.